Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la
CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti
professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi degli
obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla
Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano
nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per
un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non
sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario
degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è
irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri
organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per maggiori informazioni fare
riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it